Sportello di riferimento per il consumatore ai sensi dell’art. 27-ter del D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Ogni iscritto CENTRO STUDI PROFESSIONALI opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e di Condotta e del Regolamento, nonchè di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni non organizzate.
garanzie
In applicazione delle Disposizioni in materia di professioni non organizzate – è stato attivato uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che l’Associazione richiede ai propri iscritti.
CENTRO STUDI PROFESSIONALI si impegna, attraverso L’ORGANO DI VIGILANZA ad attivare le proprie verifiche, eventualmente chiedendo al committente chiarimenti e delucidazioni, ed a fornire una prima risposta al soggetto che sporga reclamo entro 30 giorni lavorativi.
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L’ORGANO DI VIGILANZA una volta completate le verifiche del caso, laddove ne ravvisi l’opportunità, espleterà i tentativi per individuare una risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica professionale scorretta.
In ogni caso il ricorso allo Sportello di riferimento, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del committente di adire l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, o il giudice competente.
Ricordiamo che nel segnalare i motivi della propria istanza e/o  le proprie necessità i committenti avranno a disposizione uno spazio nel quale rilasciare le proprie generalità, fornire elementi utili per essere ricontattato ed elencare circostanziatamente i motivi dell’istanza, precisando il nominativo del professionista nei confronti del quale viene avanzata istanza, fornendo tutti i dati che riterrà utili ai fini di una rapida risoluzione della vertenza eventualmente allegando documentazione di supporto.
Il committente potrà anche richiedere che non sia data notizia al professionista coinvolto delle proprie generalità.